Titolo I
Art. 3
Conferimento di posti di ispettore generale
In vigore dal 30 mag 1971
Alla qualifica di ispettore generale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, entro il limite della dotazione organica, e per non oltre 47 posti, si accede mediante concorso per titoli integrato da colloquio, riservato:
a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole di istruzione secondaria;
b) agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e della amministrazione scolastica periferica con qualifica di direttore di divisione;
c) ai professori di istituti e scuole statali di istruzione secondaria, appartenenti ai ruoli A e B, che abbiano rispettivamente almeno 12 e 14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli;
d) agli ispettori scolastici delle scuole elementari ed ai direttori didattici con almeno 8 anni di servizio nella qualifica.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Resta fermo il disposto di cui all'art. 285 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe quella di ispettore generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-3