Titolo I
Art. 2
Fusione dei ruoli. Inquadramento del personale nel ruolo unificato
In vigore dal 30 mag 1971
I ruoli del personale della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi di cui alla tabella A, annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono unificati nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica.
I funzionari provenienti dai ruoli del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi sono inquadrati nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta nella qualifica stessa. In caso di pari anzianità la precedenza è determinata dall'età. Ove, però, la pari anzianità è determinata dallo avere partecipato allo stesso concorso di promozione, viene ripristinato l'ordine di graduatoria del concorso medesimo.
Le qualifiche di provveditore agli studi di la e di 2ª classe sono soppresse.
I funzionari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestono le qualifiche di ispettore generale e di provveditore agli studi di 1ª classe sono inquadrati nell'unica qualifica di ispettore generale, con la osservanza delle norme di cui al secondo comma.
Coloro che, alla data predetta rivestono la qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe conservano tale qualifica fino al conseguimento di quella superiore, secondo le modalità di cui all'art. 283 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Il collocamento nella qualifica di ispettore generale avviene secondo l'ordine di graduatoria della promozione alla qualifica di provenienza.
I provveditori agli studi inquadrati nella qualifica di ispettore generale conservano, a titolo personale, il trattamento economico di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-2