Titolo I

Art. 5

Conferimento dei posti di ispettore centrale per la istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti e per l'educazione fisica e sportiva.

In vigore dal 1 gen 1976
I posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato: a) ai presidi di I e II categoria di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria; b) ai professori dei ruoli A e B dei predetti istituti e scuole che abbiano rispettivamente almeno 12-14 anni di anzianità complessiva nei rispettivi ruoli; c) ai funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica di direttore di divisione. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, si applica l'art. 276, commi secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. È richiesto il possesso del diploma di laurea. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 1975, N.805. I posti di ispettore centrale per l'istruzione artistica sono conferiti mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, riservato ai direttori di accademie, istituti e scuole di istruzione artistica, nonché ai professori delle accademie, degli istituti e delle scuole predetti i quali abbiano conseguito almeno una classe di stipendio corrispondente al parametro 397. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'istruzione musicale si applica il disposto dell'articolo 280 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per il conferimento dei posti di ispettore centrale per l'educazione fisica e sportiva si applicano le disposizioni di cui al primo e terzo comma del presente articolo, salvo che per il posto di ispettore riservato ai laureati in medicina e chirurgia, per il quale resta fermo il disposto dell' della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-5

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