Titolo II

Art. 13

Specializzazioni. Conferimento dei posti

In vigore dal 30 mag 1971
Il Ministro per la pubblica istruzione, in relazione alle esigenze di servizio, può, nel bando di concorso, riservare a particolari specializzazioni alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli dei segretari ed in quello dei restauratori di opere d'arte, dei tecnici radiologi e dei tecnici di laboratorio scientifico della carriera di concetto nonché nel ruolo degli assistenti ed in quello degli operatori tecnici della carriera esecutiva di cui alla tabella B, allegata al presente decreto. Per il personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, restano ferme le disposizioni di cui all' della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-13

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