Titolo IV
Art. 22
Personale dei soppressi ruoli separati
In vigore dal 30 mag 1971
Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i funzionari provenienti dai soppressi ruoli separati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi non possono essere destinati a funzioni diverse da quelle attinenti alle qualifiche rispettivamente rivestite nè possono essere trasferiti dal contingente previsto in sostituzione della dotazione organica di provenienza, se non a domanda o per gravi esigenze di servizio in ogni caso sentito il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-22