Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 18
In vigore dal 25 apr 1971
Nelle località nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, deve essere destinato un apposito locale di isolamento per i lavoratori colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive.
Detto locale dovrà avere la cubatura minima di mc. 60, dovrà essere fornito del necessario arredamento e protetto meccanicamente dalla penetrazione delle zanzare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-18