Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 17
In vigore dal 25 apr 1971
I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne;
b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nella costruzione nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno dieci metri attorno;
c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure;
e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda;
f) avere le aperture difese contro la penetrazione di insetti alati.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. È vietato l'uso di letti sovrapposti. La superficie dei dormitori non può essere inferiore ai mq. 3,50 per persona.
In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale.
Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alle norme della legge 17 marzo 1956, n. 303.
Concimaie: devono essere normalmente situate a distanza non minore di m. 25 dalle abitazioni e dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile; dovranno essere costruite in conformità delle norme di cui al decreto prefettizio 26 febbraio 1950.
Qualora per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potrà consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-17