Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 16
In vigore dal 25 apr 1971
Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie è minore dei cento metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:
a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;
b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;
c) le stanze da letto con un'area di almeno mq. 10, una capacità non inferiore ai 28 mc. per un'altezza media di mt. 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;
e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonché tutte le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;
f) le predette abitazioni devono essere fornite inoltre, di luce artificiale in quantità sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e per tutti i servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-16