Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 21
In vigore dal 25 apr 1971
Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi per la mondatura e la raccolta del riso, il comune salva diversa regolamentazione della materia, deve, ai sensi dell'art. 212 del testo unico delle leggi sanitarie, provvedere all'assistenza medico farmaceutica dei lavoratori stessi.
Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria (art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie), che ne riferiranno secondo le modalità che stabilirà l'ufficio sanitario provinciale.
Per le spese relative a tale assistenza, si provvederà secondo le disposizioni di cui al secondo capoverso del predetto art. 212.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvede d'ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dell'art. 212 suindicato.
In caso di necessità, l'ufficio sanitario provinciale potrà disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalità degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-21