Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 22

In vigore dal 25 apr 1971
La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia sono regolati dai contratti collettivi di lavoro. Il riposo dovrà farsi preferibilmente nelle ore più calde del giorno. Alle donne che allattano direttamente i propri bambini per un anno dalla nascita, deve concedersi (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, ) un periodo di riposo di due ore durante la giornata lavorativa per provvedere all'allattamento. Detto riposo è indipendente da quelli previsti nel comma precedente e comporta il diritto delle donne ad uscire dalla azienda e deve considerarsi periodo lavorativo agli effetti della durata e della retribuzione. La tabella dei riposi anche delle allattanti dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori notificati al comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-22

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