Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 19
In vigore dal 25 apr 1971
Il datore di lavoro e se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi coltivati a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua la cui potabilità sia stata accertata con analisi chimico-batteriologica ed in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi, muniti di rubinetti per l'erogazione; ogni lavoratore dovrà essere fornito di tazzina personale per l'attingimento dell'acqua.
Il personale adibito al trasporto dell'acqua, nel caso in cui non vi sia sul posto regolare sistema di approvvigionamento idrico, deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea a norma di legge.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità e nella quantità voluta dalle vigenti disposizioni, controllate anche per cottura.
Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea, a norma di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-19