Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 15

In vigore dal 25 apr 1971
Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti. In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-15

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