Titolo II

Art. 24

In vigore dal 8 gen 1971
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è sostituito dal seguente: "I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo