Titolo II
Art. 24
24 / 39In vigore dal 8 gen 1971
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è sostituito dal seguente:
"I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-24