Titolo II

Art. 25

In vigore dal 8 gen 1971
Per la determinazione delle aliquote e per la valutazione e la formazione delle graduatorie di conferimento delle qualifiche di cui al precedente si applicano le disposizioni per l'avanzamento a scelta comparativa, prescindendo da eventuali esami, al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti, vigenti in ciascuna delle forze armate o Corpi predetti. Nella Marina la ripartizione delle qualifiche tra ruolo normale e ruoli riassunti e per categoria e specialità è stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro per la difesa. Nell'Aeronautica si da luogo alla formazione di unica graduatoria per tutti i ruoli. Nelle Forze armate o Corpi in cui non siano previste commissioni centrali di avanzamento per sottufficiali, ovvero forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti con il criterio della scelta comparativa, il Ministro competente, su proposta del Capo di stato maggiore di forza armata o del comandante generale d'Arma o di Corpo o autorità corrispondenti, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della composizione della commissione e alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei criteri di valutazione a scelta comparativa e di formazione delle graduatorie. Nell'Esercito possono essere previste due commissioni una per l'Arma dei carabinieri ed una per le altre Armi ed i servizi. Nel Corpo forestale dello Stato la valutazione è effettuata dal consiglio di amministrazione. Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la valutazione è effettuata dalla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-25

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