Titolo II
Art. 20
In vigore dal 8 gen 1971
Ai fini di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda degli incaricati esterni universitari è pari allo stipendio corrispondente: al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi docenti; al parametro 243 se cultori della materia; quella degli assistenti universitari incaricati è pari allo stipendio corrispondente al parametro 243.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-20