Titolo II
Art. 15
In vigore dal 8 gen 1971
Il trattamento economico accessorio di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, relativo alle nuove qualifiche e classi di stipendio previste dal presente provvedimento sarà stabilito con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenendo conto della collocazione di tali qualifiche e classi di stipendio attribuite alle stesse nell'ambito delle singole carriere interessate.
Il terzo comma dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, è sostituito dai seguenti:
"A decorrere dal 2 gennaio 1971 la paga base oraria dell'operaio qualificato va commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95% della più elevata classe di stipendio annuo iniziale ragguagliata ad ora.
La paga base così determinata è maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo, è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-15