Titolo I

Art. 10

In vigore dal 8 gen 1971
Le competenze di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1 luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1 luglio 1970, dell'8,13 del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece, maggiorate, rispettivamente, del 3,02, dell'1,02 e dell'1,03 per cento. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere a dieci centesimi di lira per quelle orarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-10

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