Titolo I

Art. 7

In vigore dal 8 gen 1971
Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970. Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-7

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