Titolo I
Art. 3
In vigore dal 8 gen 1971
Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, è riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità complessiva di carriera, compreso il periodo già valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa.
Al personale direttivo delle soppresse carriere specialistiche al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata è riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di carriera direttiva, ridotta di un anno.
Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data già rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1 luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-3