Titolo I

Art. 6

In vigore dal 8 gen 1971
Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1 luglio 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-6

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