Titolo I

Art. 11

In vigore dal 3 feb 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi. Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dallo della legge 18 febbraio 1963, n. 304. Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-11

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