Titolo II

Art. 16

In vigore dal 29 giu 1975
Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa. Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonché nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza. Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per con seguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica e di provenienza. Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifiche di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato. Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza. Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente. Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292. 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con i criteri previsti dall' della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto. Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica.

Note all'articolo

  • La L. 12 febbraio 1974, n.27 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.
  • La L. 6 giugno 1975, n.197 ha disposto che la modifica del presente articolo, comma 3, ha effetto dalla decorrenza prevista dalla stessa legge, all'art. 19, comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo