Titolo II
Art. 19
In vigore dal 8 gen 1971
Ai fini di quanto previsto negli del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nell' della legge 2 aprile 1968, n. 466, si considerano gli stipendi, con le relative decorrenze, di cui alla tabella unica allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-19