Titolo II

Art. 18

In vigore dal 8 gen 1971
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, saranno aggiornate sulla base delle nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno attribuite al personale in applicazione del presente decreto. Per le qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se più favorevoli, sono conservate ad personam, fino alla promozione o passaggio di categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-18

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