Titolo II

Art. 27

In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano..................... anni zero maggiore........................... anni 6 tenente colonnello...................... anni 17
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-27

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