Art. 27
Titolo II

Art. 27

27 / 39
In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano..................... anni zero maggiore........................... anni 6 tenente colonnello...................... anni 17
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-27