Sez. XI

Art. 94

Carriere direttive tecniche

In vigore dal 8 gen 1971
La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all' del presente decreto. Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-94

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