Capo II
Art. 15
Promozione a direttore di sezione
In vigore dal 8 gen 1971
La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-15