Capo II

Art. 17

Promozione alla qualifica di direttore di divisione

In vigore dal 8 gen 1971
La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-17

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