Capo II
Art. 14
Attribuzioni dei consiglieri
In vigore dal 8 gen 1971
Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonché, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-14