Capo II
Art. 13
Qualifiche iniziali delle carriere direttive
In vigore dal 8 gen 1971
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.
I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-13