Capo II

Art. 13

Qualifiche iniziali delle carriere direttive

In vigore dal 8 gen 1971
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate. I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo