Art. 13 · Qualifiche iniziali delle carriere direttive
Capo II

Art. 13

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Qualifiche iniziali delle carriere direttive

In vigore dal 8 gen 1971
Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate. I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-13