Capo II
Art. 20
Promozione a segretario principale
In vigore dal 8 gen 1971
I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-20