Capo II

Art. 25

Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni

In vigore dal 8 gen 1971
I coadiutori dattilografi se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianità maggiore. Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando agli effetti economici, l'anzianità di servizio eccedente gli undici anni. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi. Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo