Capo II

Art. 30

Mansioni del personale ausiliario

In vigore dal 8 gen 1971
Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti. Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonché alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma. Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli. Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-30

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