Capo III

Art. 33

Trasferimento di sede

In vigore dal 17 ott 1991
Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all' non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

Note all'articolo

  • La L. 9 febbraio 1982, n. 33 ha disposto (con l'art. 3) che "Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti".
  • La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' ridotto a tre anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-33

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