Capo III

Art. 36

Rapporti informativi

In vigore dal 13 lug 1980
Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità. L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci. Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere. Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità. Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci. Sono abrogati gli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 9a

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-36

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