Capo III

Art. 35

Personale fuori ruolo

In vigore dal 8 gen 1971
L' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è Sostituito dal seguente: " (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-35

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