Capo II

Art. 29

Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche

In vigore dal 8 gen 1971
(Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche) Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche: a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso; b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico; c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista. La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento. Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-29

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