Capo II

Art. 24

Attribuzioni del personale esecutivo

In vigore dal 8 gen 1971
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-24

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