Capo II

Art. 28

Promozione alla qualifica di coadiutore superiore

In vigore dal 8 gen 1971
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio. I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti. La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio. Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-28

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