Sez. XI
Art. 95
Carriere ausiliarie tecniche
In vigore dal 8 gen 1971
Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.
Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-95