Sez. X

Art. 92

Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione

In vigore dal 12 dic 1972
Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426. La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è stabilita ai sensi dell', ultimo comma, del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ha disposto (con l'art. 64, comma 3) che "Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 e' inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-92

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