Capo V
Art. 97
Carriere del personale direttivo
In vigore dal 8 gen 1971
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II.
L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico.
L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell' è ridotta a due anni.
Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-97