Capo V

Art. 97

Carriere del personale direttivo

In vigore dal 8 gen 1971
Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II. L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell' è ridotta a due anni. Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo