Capo V

Art. 99

Carriere dell'esercizio

In vigore dal 8 gen 1971
Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue: TABELLA VIII ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA IX ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- TABELLA X Qualifiche Posti ---- --- Computista superiore..................... 60 Computista principale..................... 270 Computista........................... 270 ----- Totale......600 TABELLA XI Qualifiche Posti ---- --- Agente di custodia....................... 82 Agente di controllo...................... 193 ----- Totale..... 275 I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonché quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli ; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni. I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli , ultimo comma. Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, ed equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli , rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni. Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-99

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