Sez. X

Art. 89

Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione

In vigore dal 8 gen 1971
Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni. Sono abrogati gli della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall' della legge 10 gennaio 1968, n. 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo