Capo I
Art. 1
Concorsi di ammissione
In vigore dal 29 ago 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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(Concorsi di ammissione)
I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.
A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi .
In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-1