Capo I

Art. 3

Esami di ammissione

In vigore dal 18 ott 1972
Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato; b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera; c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio. 2a Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio. Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica. La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame. Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 settembre 1972, n. 593 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga all'art. 3, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per i concorsi di cui al presente decreto e' prevista un'unica prova attitudinale consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-3

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