Capo I

Art. 7

Regolamenti di esecuzione

In vigore dal 8 gen 1971
Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al primo comma dell', nonché gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-7

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